1. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai proponenti e ai produttori delle previsioni probabilistiche di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ai titolari di concessioni o di autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi, una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, se la diffusione delle suddette