Art. 2.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai proponenti e ai produttori delle previsioni probabilistiche di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ai titolari di concessioni o di autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi, una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, se la diffusione delle suddette

 

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previsioni è avvenuta a livello regionale e sub-regionale, e da 4.000 euro a 40.000 euro se la diffusione è avvenuta a livello nazionale o interregionale.
      2. In caso di diffusione per via telematica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può anche disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle previsioni.